Art. 10.
(Adesione alle organizzazioni sindacali).

      1. Ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, il lavoratore può cedere all'organizzazione sindacale cui è iscritto il suo credito per salari e stipendi futuri, nella misura corrispondente ai contributi dovuti.
      2. La cessione del credito di cui al comma 1 può essere revocata dal lavoratore mediante comunicazione scritta al datore

 

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di lavoro e cessa di avere efficacia a far data dal sessantesimo giorno successivo.
      3. Le associazioni sindacali verificano, almeno ogni quattro anni, il proprio dato associativo, garantendo a tutti i lavoratori che sono iscritti o che hanno comunque aderito nelle forme di cui ai commi 1 e 2 una corretta informazione.
      4. Ai fini della verifica del dato associativo, il datore di lavoro è tenuto a comunicare ai comitati paritetici provinciali di cui al comma 5 dell'articolo 9 i dati relativi alle iscrizioni alle rispettive organizzazioni sindacali. I comitati paritetici provinciali trasmettono, a loro volta, al comitato paritetico nazionale, di cui al medesimo comma 5 dell'articolo 9, i dati raccolti.
      5. Resta valida ogni forma di adesione dei lavoratori alle organizzazioni sindacali diversa da quanto disposto dal comma 1.
      6. Ai fini della determinazione dei requisiti di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, sono comunque valide forme di adesione alle organizzazioni medesime, diverse da quanto disposto dal comma 1, purché raccolte con modalità certificabili e riversate in appositi fondi delle organizzazioni stesse.
      7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione dei sindacati e delle confederazioni rappresentative a livello nazionale, emana un decreto recante i criteri e le modalità relativi alla certificazione delle forme di adesione di cui al comma 5.